Crediti di carbonio e green claims: cosa cambia dal 27 settembre 2026

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Dal 27 settembre 2026 un prodotto non può più dirsi a impatto zero grazie ai crediti di carbonio. Cosa vieta la direttiva (UE) 2024/825 e cosa resta lecito.

Fiume a canali intrecciati visto dall’alto

Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove regole europee sulle asserzioni ambientali rivolte ai consumatori. Da quella data non puoi più presentare un prodotto come neutrale per il clima perché ne hai compensato le emissioni con crediti di carbonio.

Le norme di riferimento

La direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024 riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Modifica la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 27 marzo 2026 e applicarla dal 27 settembre 2026.

L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo. Il decreto modifica il Codice del consumo e, come prevede l’articolo 2, le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026. Tra gli articoli toccati c’è il 23, che elenca le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.

La proposta di direttiva sui green claims, COM(2023) 166, è invece ferma. Il 20 giugno 2025 la Commissione ha annunciato l’intenzione di ritirarla e il terzo trilogo, previsto per il 23 giugno 2025, è stato annullato. Secondo la scheda del Parlamento europeo aggiornata al 20 settembre 2026, il programma di lavoro 2026 della Commissione la elenca ancora come pendente.

Cosa non si può più dire

L’articolo 23 del Codice del consumo considera ora in ogni caso ingannevoli, tra le altre, queste pratiche:

  • Neutralità tramite compensazione. Affermare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas serra, sulla base della compensazione delle emissioni (lettera d-quater).
  • Asserzioni generiche. Usare formule come «verde», «ecologico» o «rispettoso dal punto di vista del clima» senza poter dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti, per esempio con il marchio Ecolabel UE (lettera d-bis).
  • La parte per il tutto. Riferire all’intero prodotto o all’intera impresa un’asserzione che riguarda un solo aspetto (lettera d-ter).
  • Etichette non certificate. Esibire un’etichetta di sostenibilità che non si basa su un sistema di certificazione né è stabilita da autorità pubbliche (lettera b-bis).

Per la direttiva, le asserzioni basate sulla compensazione vanno vietate «in tutte le circostanze». Il motivo: fanno credere al consumatore che l’asserzione riguardi il prodotto stesso. Un’asserzione sul clima può basarsi solo sull’impatto effettivo del prodotto nel suo ciclo di vita, non su compensazioni esterne alla sua catena del valore: le due cose non sono equivalenti.

Ci sono limiti anche per le promesse sul futuro. Un’asserzione su prestazioni ambientali future, come un obiettivo di neutralità, può essere ingannevole se non poggia su impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili. Servono un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze, e la verifica periodica di un terzo indipendente, le cui conclusioni vanno messe a disposizione dei consumatori.

Cosa puoi ancora dire

I crediti di carbonio non sono vietati. La direttiva precisa che le imprese possono ancora pubblicizzare i propri investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché lo facciano in modo non ingannevole.

Un’asserzione non è generica se la sua specificazione è chiara ed evidente sullo stesso mezzo, come lo stesso annuncio, la confezione o la pagina di vendita online. L’esempio della direttiva: «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» è un’asserzione generica; «il 100 % dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» è un’asserzione specifica. Servono numeri dietro le parole, in quest’ordine:

  1. Misura le emissioni della tua organizzazione con un inventario GHG secondo la UNI EN ISO 14064-1:2019: Scope 1, 2 e 3. Per un’asserzione su un singolo prodotto serve anche l’impronta di carbonio di prodotto, secondo la ISO 14067.
  2. Riduci dove puoi e documenta le riduzioni rispetto a un anno di riferimento.
  3. Compensa solo le emissioni residue. Presenta i crediti per quello che sono: un contributo a progetti esterni, con quantità e progetto indicati. Non una caratteristica del prodotto.

Le regole riguardano le pratiche verso i consumatori. Se vendi ad altre imprese, i tuoi dati possono comunque finire nelle comunicazioni dei clienti al pubblico. Anche lì devono reggere.

Cosa può fare TRA.D.E.

La piattaforma TRA.D.E. calcola le emissioni Scope 1, 2 e 3 e prepara il report GHG secondo la UNI EN ISO 14064-1:2019. I nostri ingegneri seguono i progetti di riduzione secondo la ISO 14064-2, calcolano l’impronta di prodotto secondo la ISO 14067 e preparano l’inventario per la verifica di parte terza, che l’ente svolge secondo la ISO 14064-3. La verifica spetta a un ente accreditato, non a noi. Così sai su quali dati si regge ogni asserzione ambientale che fai. I crediti di carbonio vengono dopo, per le emissioni che restano.

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