CSRD dopo l’Omnibus I: perché alle PMI arrivano ancora richieste di dati GHG

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L’Omnibus I limita la CSRD alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato. Ma clienti, banche e gare chiedono ancora i dati GHG alle PMI.

Linea ferroviaria che attraversa un bosco, vista dall’alto

L’Omnibus I restringe la CSRD alle imprese più grandi e porta le PMI fuori dall’obbligo. I dati su energia ed emissioni, però, restano richiesti da clienti e banche e contano nelle gare pubbliche.

Cosa ha deciso l’Omnibus I

La Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 modifica la CSRD ed è in vigore dal 18 marzo 2026. L’obbligo di rendicontazione di sostenibilità resta solo per le imprese che superano entrambe le soglie: in media 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 19 marzo 2027. In Italia il testo da aggiornare è il D.Lgs. 125/2024, che aveva recepito la CSRD.

Il tetto alle richieste lungo la catena del valore

La direttiva introduce anche un limite alle richieste a cascata, il value chain cap. Protegge le imprese della catena del valore che nell’esercizio precedente non hanno superato in media 1.000 dipendenti. Un’impresa soggetta alla CSRD non può imporre loro, per la propria rendicontazione, informazioni oltre quelle che il principio volontario fissa come tetto, e le clausole contrattuali contrarie non sono vincolanti. Se chiede di più, deve indicare quali dati vanno oltre il tetto e avvisare che l’impresa protetta ha il diritto di rifiutarsi di fornirli.

Il principio volontario è stato adottato con il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 del 3 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 21 settembre e in vigore dal 24 settembre. Si basa sul VSME, il principio per le PMI della Raccomandazione (UE) 2025/1710, e ne prende il posto. Il tetto si applica agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027 in poi.

Il tetto non esclude i dati sulle emissioni. Per le imprese con più di 10 dipendenti, tra i dati del modulo base compresi nel tetto (Allegato II del regolamento) ci sono:

  • il consumo totale di energia, in MWh;
  • la stima delle emissioni lorde di gas serra di Scope 1 e Scope 2 (metodo location-based), in tonnellate di CO₂ equivalente, con riferimento al GHG Protocol.

Lo Scope 3 non è nell’elenco del tetto. Il principio, nel modulo onnicomprensivo, lo indica come informazione da valutare in base all’attività, per esempio manifattura, filiera agroalimentare, costruzioni e imballaggi.

Il tetto vale solo per le richieste legate alla rendicontazione CSRD. Non copre le informazioni dovute per contratto o per altri obblighi di legge, né quelle condivise volontariamente.

Chi chiede i dati, e perché

Il documento “Il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche” del Tavolo per la finanza sostenibile, presieduto dal MEF, lo dice in chiaro: le PMI non sono soggette direttamente alla normativa europea sulla sostenibilità, ma ricevono richieste dalle controparti che lo sono. Le banche raccolgono i dati per lo più con questionari propri, quindi chi lavora con più istituti riceve domande simili ma diverse. A dicembre 2025 il MEF ha pubblicato una tabella di raccordo tra il documento e il VSME.

Chi chiede Cosa chiede o valuta Riferimento
Cliente soggetto alla CSRD Consumo di energia ed emissioni di Scope 1 e 2, entro il tetto (fornitori con più di 10 dipendenti) Reg. delegato (UE) 2026/1560, Allegato II
Banca Emissioni annue di Scope 1 e 2 ed eventuali obiettivi di riduzione Documento PMI-Banche, informazioni 6, 7 e 8
Stazione appaltante Se i documenti di gara lo prevedono, un inventario GHG UNI EN ISO 14064-1 verificato da un ente accreditato riduce fino al 20% la garanzia provvisoria D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma 8, e Allegato II.13

In un considerando, il Regolamento 2026/1560 incoraggia banche, assicurazioni e altri operatori finanziari a limitare per quanto possibile le richieste alle imprese fino a 1.000 dipendenti alle informazioni del principio volontario. È un invito, non un obbligo.

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